IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                        Sezione prima quater 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  5655  del  2019,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto   da:   Matteo   Francesco   Pedrotti,   Lorenzo   Liberati,
rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti,  Santi  Delia,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; 
    Contro il Ministero dell'interno, in  persona  del  Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti Marta Barbera, Ilaria Caporaso, Girolamo Dagostino,
Ciro Luca Spina e i destinatari della notifica per pubblici proclami,
non costituiti in giudizio; 
per l'annullamento 
    Previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso
introduttivo: 
        del decreto del Ministro dell'interno, Capo della  Polizia  -
direttore generale della Pubblica  sicurezza  n.  333-B/12D.3.19/5429
del 13 marzo 2019 anche nella parte in cui dispone che  «la  verifica
del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettere  b)  e
d), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982,  e
successive modificazioni, e' effettuata  nei  riguardi  degli  idonei
alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di
893 allievi agenti  della  Polizia  di  Stato  di  cui  in  premessa,
limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n.
1.851 allievi agenti della Polizia di  Stato»,  nella  parte  in  cui
impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica; 
        della  tabella  A,   allegata   al   decreto   del   Ministro
dell'interno, Capo della Polizia - direttore generale della  Pubblica
sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13  marzo  2019,  che  elenca  i
soggetti «in possesso dei nuovi requisiti  attinenti  all'eta'  e  al
titolo di studio», nella parte in cui non comprende i  ricorrenti  ed
impedisce di partecipare alla selezione pubblica; 
        della  tabella  B,   allegata   al   decreto   del   Ministro
dell'interno, Capo della Polizia - direttore generale della  Pubblica
sicurezza n.  333-B/12D.3.19/5429  del  13  marzo  2019,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 95/2017, che elenca i  soggetti
«esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di  eta'
anche ai sensi dell'art. 2049 del Codice  dell'ordinamento  militare»
nella parte in  cui  impedisce  ai  ricorrenti  di  partecipare  alla
selezione pubblica; 
        della  tabella  C,   allegata   al   decreto   del   Ministro
dell'interno, Capo della Polizia - direttore generale della  Pubblica
sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13  marzo  2019,  che  elenca  i
soggetti che  «non  possono  considerarsi  certamente  esclusi  dalla
procedura di assunzione, rendendosi necessaria  l'apposita  procedura
di verifica di cui all'art.  4»  nella  parte  in  cui  impedisce  ai
ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica; 
        dell'art. 11, comma  2-bis,  del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno  e
semplificazione per le imprese e  per  la  pubblica  amministrazione»
convertito, con modificazioni, dalla legge datata 11  febbraio  2019,
n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  in  data  12  febbraio
2019, relativamente  al  punto  sub.  b)  che  limita  le  assunzioni
dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti «in  possesso,
alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui  all'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  nel
testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30  dicembre
2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  2049  del
citato Codice dell'ordinamento militare» ed impedisce  ai  ricorrenti
di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte  in  cui  si
pone come legge provvedimento; 
        dell'art.  1  del  decreto  del  Ministero  dell'interno   n.
103/2018, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di eta' per la partecipazione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia  di  Stato»,
nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma  1,  lettera  b)
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982,  cosi'  come
modificato dal  decreto  legislativo  n.  95/2017,  fissa  il  limite
massimo di eta' di ventisei anni, salva la possibilita' di elevazione
fino ad un massimo di tre anni per  il  servizio  militare  prestato,
prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare; 
        del bando di concorso datato  18  maggio  2017,  indetto  con
decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686; 
        del decreto del Ministero dell'interno, Capo della Polizia  -
direttore generale della Pubblica sicurezza - n.  333-B/12D.3.19/9691
del 19 aprile 2019, ove esclude parte ricorrente  dalla  convocazione
dei soggetti da sottoporre agli accertamenti dell'efficienza fisica e
dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale  di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335; 
        degli  allegati  n.  1  e  n.  2  al  decreto  del  Ministero
dell'interno, Capo della Polizia - direttore generale della  Pubblica
sicurezza  -  n.  333-B/12D.3.19/9691  del  19   aprile   2019   che,
nell'identificare gli aspiranti all'assunzione  convocati,  escludono
parte ricorrente; 
        del decreto del Ministero dell'interno, Capo della Polizia  -
direttore generale della Pubblica sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10982
del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della  Commissione
per l'accertamento dell'efficienza fisica  dei  soggetti  interessati
all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato; 
        decreto del Ministero  dell'interno,  Capo  della  Polizia  -
direttore generale della Pubblica sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10983
del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della  Commissione
per l'accertamento dell'idoneita'  fisica  e  psichica  dei  soggetti
interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato; 
        decreto del Ministero  dell'interno,  Capo  della  Polizia  -
direttore generale della Pubblica sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10984
del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della  Commissione
per   l'accertamento   dell'idoneita'   attitudinale   dei   soggetti
interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato; 
        nonche'  di  ogni  altro   atto   connesso,   presupposto   o
conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte  in  cui  limita  il
diritto di parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; 
        nonche' per l'ammissione di parte ricorrente  alla  selezione
di cui al decreto del Ministro dell'interno,  Capo  della  Polizia  -
direttore generale della Pubblica  sicurezza  n.  333-B/12D.3.19/5429
del 13 marzo 2019 anche quale risarcimento in forma specifica per  il
danno subito. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti per l'impugnazione: 
        del  decreto  del  Capo  della  Polizia  n.   333-B/12D.3.19,
pubblicato il 7 giugno 2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, mediante il quale
e' stata disposta la convocazione agli  accertamenti  dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori
soggetti ricompresi nella fascia di  voto  8,750-8,250  decimi  della
graduatoria  della  prova   scritta   del   concorso   pubblico   per
l'assunzione  di  893  allievi  agenti  della   Polizia   di   Stato,
interessati  al  procedimento  finalizzato  all'assunzione  di   1851
allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in  cui  impedisce
ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica; 
        dell'allegato 1 al succitato decreto del Capo  della  Polizia
n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019,  che  elenca  i  soggetti  «in
possesso dei nuovi  requisiti  attinenti  all'eta'  e  al  titolo  di
studio», nella parte in cui non comprende i ricorrenti  ed  impedisce
di partecipare alla selezione pubblica; 
        dell'allegato 2 al succitato decreto del Capo  della  Polizia
n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti  «per  i
quali e' necessario accertare i suddetti requisiti», nella  parte  in
cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica; 
        dell'allegato 3 al succitato decreto del Capo  della  Polizia
n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti «esclusi
dalla  procedura  per  aver  superato  il  limite  massimo  di   eta'
prescritto, anche con l'elevazione massima di cui all'art.  2049  del
Codice dell'ordinamento militare», nella parte in  cui  impedisce  ai
ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica; 
nonche'  per  l'annullamento,  ove   occorrer   possa,   degli   atti
precedentemente impugnati tramite il ricorso introduttivo, ovvero 
        del decreto del Ministro dell'interno, Capo della  Polizia  -
direttore generale della Pubblica  sicurezza  n.  333-B/12D.3.19/5429
del 13 marzo 2019 anche nella parte in cui dispone che  «la  verifica
del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettere  b)  e
d), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982,  e
successive modificazioni, e' effettuata  nei  riguardi  degli  idonei
alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di
893 allievi agenti  della  Polizia  di  Stato  di  cui  in  premessa,
limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n.
1.851 allievi agenti della Polizia di  Stato»,  nella  parte  in  cui
impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica; 
        della  tabella  A,   allegata   al   decreto   del   Ministro
dell'interno, Capo della Polizia - direttore generale della  Pubblica
sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13  marzo  2019,  che  elenca  i
soggetti «in possesso dei nuovi requisiti  attinenti  all'eta'  e  al
titolo di studio», nella parte in cui non comprende i  ricorrenti  ed
impedisce di partecipare alla selezione pubblica; 
        della  tabella  B,   allegata   al   decreto   del   Ministro
dell'interno, Capo della Polizia - direttore generale della  Pubblica
sicurezza n.  333-B/12D.3.19/5429  del  13  marzo  2019,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 95/2017, che elenca i  soggetti
«esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di  eta'
anche ai sensi dell'art. 2049 del Codice  dell'ordinamento  militare»
nella parte in  cui  impedisce  ai  ricorrenti  di  partecipare  alla
selezione pubblica; 
        della  tabella  C,   allegata   al   decreto   del   Ministro
dell'interno, Capo della Polizia - direttore generale della  Pubblica
sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13  marzo  2019,  che  elenca  i
soggetti che  «non  possono  considerarsi  certamente  esclusi  dalla
procedura di assunzione, rendendosi necessaria  l'apposita  procedura
di verifica di cui all'art.  4»  nella  parte  in  cui  impedisce  ai
ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica; 
        del decreto del Ministro dell'interno, Capo della  Polizia  -
direttore generale della Pubblica  sicurezza  n.  333-B/12D.3.19/5429
del 13 marzo 2019 ove dispone l'emanazione di un  successivo  decreto
del Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza,
nonche'  del  decreto  stesso  seppur  ad  oggi  non  conosciuto,  di
convocazione dei soggetti interessati, «ove in possesso dei  suddetti
requisiti»,  ai  fini  dell'accertamento  dell'efficienza  fisica   e
dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale, nella  parte  in  cui
impedira' a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; 
        dell'art. 11, comma  2-bis,  del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno  e
semplificazione per le imprese e  per  la  pubblica  amministrazione»
convertito, con modificazioni, dalla legge datata 11  febbraio  2019,
n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  in  data  12  febbraio
2019, relativamente  al  punto  sub.  b)  che  limita  le  assunzioni
dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti «in  possesso,
alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui  all'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  nel
testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30  dicembre
2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  2049  del
citato Codice dell'ordinamento militare» ed impedisce  ai  ricorrenti
di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte  in  cui  si
pone come legge provvedimento; 
        dell'art.  1  del  decreto  del  Ministero  dell'interno   n.
103/2018, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di eta' per la partecipazione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia  di  Stato»,
nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1,  lettera  b),
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982,  cosi'  come
modificato dal  decreto  legislativo  n.  95/2017,  fissa  il  limite
massimo di eta' di ventisei anni, salva la possibilita' di elevazione
fino ad un massimo di tre anni per  il  servizio  militare  prestato,
prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare; 
        del bando di concorso datato  18  maggio  2017,  indetto  con
decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686; 
        del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori  dell'8
novembre 2018 e meglio identificato  in  atti  anche  in  quanto  non
rispetta i nuovi requisiti legali; 
        del decreto del Ministero dell'interno, Capo della Polizia  -
direttore generale della Pubblica sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691,
pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato il 23 aprile
2019, ove esclude parte ricorrente dalla convocazione dei soggetti da
sottoporre agli accertamenti dell'efficienza fisica e  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma  1,  lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
335; 
        degli  allegati  n.  1  e  n.  2  al  decreto  del  Ministero
dell'interno, Capo della Polizia - direttore generale della  Pubblica
sicurezza  -  n.  333-B/12D.3.19/9691  che,   nell'identificare   gli
aspiranti all'assunzione convocati, escludono parte ricorrente; 
        del decreto del Ministero dell'interno, Capo della Polizia  -
direttore generale della Pubblica sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10982
del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della  Commissione
per l'accertamento dell'efficienza fisica  dei  soggetti  interessati
all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato; 
        decreto del Ministero  dell'interno,  Capo  della  Polizia  -
direttore generale della Pubblica sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10983
del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della  Commissione
per l'accertamento dell'idoneita'  fisica  e  psichica  dei  soggetti
interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato; 
        decreto del Ministero  dell'interno,  Capo  della  Polizia  -
direttore generale della Pubblica sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10984
del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della  Commissione
per   l'accertamento   dell'idoneita'   attitudinale   dei   soggetti
interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato; 
        nonche'  di  ogni  altro   atto   connesso,   presupposto   o
conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte  in  cui  limita  il
diritto di parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; 
        nonche' per l'ammissione di parte ricorrente  alla  selezione
di cui al decreto del Ministro dell'interno,  Capo  della  Polizia  -
direttore generale della Pubblica  sicurezza  n.  333-B/12D.3.19/5429
del 13 marzo 2019 anche quale risarcimento in forma specifica per  il
danno subito. 
        Per  quanto  riguarda   i   secondi   motivi   aggiunti   per
l'impugnazione e per l'annullamento,  previa  misura  monocratica  da
confermarsi alla  successiva  camera  di  consiglio  considerando  il
prossimo corso di formazione del 29 agosto e, se  del  caso,  per  la
declaratoria di nullita' di tutti i provvedimenti gia'  impugnati  ed
in particolare: 
        del decreto del Capo della Polizia  n.  333-B/12D.3.19/23922,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  13
agosto 2019, n. 64, per l'avvio  al  corso  di  formazione  di  1.851
allievi agenti della Polizia di Stato e specificatamente  dell'elenco
degli aspiranti in possesso dei requisiti per  l'assunzione,  nonche'
dell'elenco  degli  aspiranti   in   possesso   dei   requisiti   per
l'assunzione, nonche' dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso
di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui  non  contempla  il
nominativo di parte ricorrente; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'interno; 
    Relatore nell'udienza del giorno 22 giugno 2020 il dott.  Antonio
Andolfi e presenti per [e parti  i  difensori  come  specificato  nel
verbale; 
 
                                Fatto 
 
    Con ricorso in epigrafe,  ritualmente  notificato  e  depositato,
parte ricorrente impugna: 
        il decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, recante
il bando di concorso per il reclutamento di un numero complessivo  di
1148 allievi agenti della Polizia di  Stato  (il  bando  di  concorso
originario); il decreto del Capo della Polizia del 13 marzo 2019,  di
avvio del  procedimento  per  lo  scorrimento  della  graduatoria  in
applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135  del
2018 convertito in legge n. 12 del 2019; il decreto  del  Capo  della
Polizia del 19 marzo 2019 di convocazione degli  aspiranti,  indicati
negli allegati 1 e 2 al decreto, per gli accertamenti dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale;  il  decreto
ministeriale del 13 luglio 2018, n. 103, di individuazione dei limiti
di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per  l'accesso  ai
ruoli della polizia; la tabella A, in cui sono indicati i soggetti in
possesso dei nuovi requisiti di eta' e titolo di studio;  la  tabella
B, indicante i soggetti esclusi dal procedimento avendo  superato  il
limite  di  eta',  anche  ai  sensi   dell'art.   2049   del   Codice
dell'ordinamento militare; la tabella C, individuante i soggetti  che
non  possono  considerarsi  certamente  esclusi  dalla  procedura  di
assunzione, rendendosi necessaria l'apposita  procedura  di  verifica
dei requisiti di eta' e titolo di studio. 
    I ricorrenti, che hanno superato la prova  scritta  del  concorso
pubblico per l'assunzione di 893  allievi  agenti  della  Polizia  di
Stato di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto  n.
333-B/12D.2.17/6686 del Ministero  dell'interno,  Dipartimento  della
pubblica sicurezza - Capo della Polizia -  direttore  generale  della
Pubblica sicurezza, e risultano attualmente collocati nella  relativa
graduatoria con la votazione di 9 (il ricorrente  Pedrotti)  e  9,125
(il ricorrente Liberati), censurano gli atti che ne hanno determinato
l'esclusione per carenza del requisito del titolo di studio  (diploma
di scuola secondaria di secondo grado), deducendo con un unico motivo
di impugnazione violazione degli articoli 2, 3,  4,  51  e  97  della
Costituzione. Violazione del principio di imparzialita'  e  di  buona
amministrazione.  Violazione   del   principio   di   ragionevolezza,
eguaglianza  e  buon  andamento   della   pubblica   amministrazione.
Manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione del
principio della certezza del diritto e della normativa comunitaria in
materia. Eccesso di potere, illogicita'  manifesta  e  disparita'  di
trattamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del  principio
tempus   regit   actum.   Violazione   della    direttiva    2000/78.
Interpretazione costituzionalmente orientata  o  in  via  subordinata
l'illegittimita' dell'art. 6, comma 2 lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 335/82 e  dell'art.  4  del  bando  di
concorso. 
    Il  Ministero  dell'interno  si  costituisce  in   giudizio   per
resistere al ricorso. 
    Con ordinanza n. 4101/2019 il TAR  accoglie  l'istanza  cautelare
ammettendo parte ricorrente alle prove di accertamento dei  requisiti
di cui all'art. 6, comma 1, lettera c)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 335/1982. 
    Con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17 giugno
2019, i ricorrenti impugnano il decreto del  Capo  della  Polizia  n.
333-B/12D.3.19, pubblicato il 7 giugno 2019 nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  -,
mediante il quale e' stata disposta la convocazione agli accertamenti
dell'efficienza  fisica  e   dell'idoneita'   fisica,   psichica   ed
attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella  fascia  di  voto
8,750-8,250 decimi della graduatoria. 
    Con il secondo ricorso per  motivi  aggiunti,  notificato  il  23
agosto  2019  e  ritualmente  depositato,  parte  ricorrente   chiede
l'annullamento del decreto n. 333-  B/12D.3.19/23922  del  12  agosto
2019 con  il  quale  e'  stato  approvato  «l'elenco  generale  degli
aspiranti  che  sono  risultati  in  possesso   dei   requisiti   per
l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto
nell'allegato 1, nonche'  l'elenco  finale  dei  1851  aspiranti  che
devono essere avviati al prescritto corso di formazione  per  allievi
agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 2». 
    Con  ordinanza  cautelare  n.  6242/2019,   considerato   che   i
ricorrenti, ammessi  con  riserva  alle  prove  di  accertamento  dei
requisiti di cui all'alt. 6, comma 1,  lettera  c)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  335/1982,  pur  avendo  superato  le
prove, non sono stati inseriti  negli  elenchi  dei  partecipanti  al
corso  di  formazione  avviato  in  data  29  agosto  2019,   dispone
l'ammissione con riserva dei suddetti ricorrenti,  risultati  idonei,
al corso di formazione oggetto degli impugnati  provvedimenti,  ferme
restando le ragioni di natura organizzativa, didattica ed  economica,
tali da consigliare  alla  pubblica  amministrazione  di  inserire  i
ricorrenti in un corso ordinario successivo o di attivare  un  nuovo;
autorizza inoltre l'integrazione  del  contraddittorio  per  pubblici
proclami, da eseguire entro quaranta giorni dall'ordinanza, con venti
giorni di tempo  per  il  deposito  della  documentazione  attestante
l'integrazione del contraddittorio. 
    La notifica per pubblici proclami viene eseguita  tempestivamente
e la relativa documentazione  e'  depositata  dal  ricorrente  il  28
ottobre 2019, ma nessun controinteressato si costituisce in giudizio. 
    L'Avvocatura  dello  Stato   eccepisce   l'inammissibilita'   del
ricorso,  essendo  contestati   i   requisiti   prescritti   da   una
disposizione di legge, l'art. 11, comma 2-bis  del  decreto-legge  n.
135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  12/2019.  Si
tratterebbe  di  norma  conforme  ai   principi   costituzionali   di
ragionevolezza, logicita'  ed  eguaglianza,  oltre  che  sorretta  da
finalita'   acceleratorie.   L'Avvocatura   dello   Stato,   inoltre,
eccepisce, genericamente, la inammissibilita' o  improcedibilita'  di
questo ricorso, come di altri ricorsi simili, in quanto  non  sarebbe
stata contestata la  graduatoria  finale  oppure  non  sarebbe  stato
impugnato  l'eventuale  provvedimento  di  inidoneita'  psico-fisica.
Infine,  la  questione   di   costituzionalita',   implicitamente   o
espressamente sollevata da questo come da altri  ricorrenti,  sarebbe
inammissibile per sconfinamento del giudice delle  leggi  nel  merito
della discrezionalita' del legislatore, come suggerito  dalla  stessa
Corte costituzionale che, recentissimamente, con sentenza n.  21/2020
del 14 febbraio 2020, avrebbe affrontato  proprio  una  questione  di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dal  T.A.R.  per   l'Abruzzo
afferente   le   novita'    normative    riguardanti    l'ordinamento
dell'amministrazione della Polizia. 
    Nella camera di consiglio del 22  giugno  2020,  fissata  per  la
decisione di merito ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto-legge
17 marzo  2020,  n.  18,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n.  27,  come  modificato
dall'art. 4, comma  1,  decreto-legge  30  aprile  2020,  n.  28,  il
collegio solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  di
seguito esposta, sollecitato  al  riguardo  dalla  parte  ricorrente,
esaminate   anche   sul   punto   specifico   le    tesi    difensive
dell'amministrazione resistente, viste le memorie depositate da tutte
le parti e prendendo atto che  nessuna  delle  parti  ha  chiesto  il
differimento della decisione  per  trattazione  orale  o  per  essere
rimessa in termini per qualsiasi evenienza processuale. 
 
                               Diritto 
 
    Parte ricorrente impugna il provvedimento del 13 marzo 2019 e gli
atti conseguenti con cui il Ministero dell'interno lo ha  escluso  da
una procedura di assunzione straordinaria basata sullo scorrimento di
una precedente  graduatoria  concorsuale  in  cui  era  collocata  in
posizione utile per aspirare all'assunzione. 
    Preliminarmente  deve  essere  confutata   l'eccezione,   seppure
generica, di inammissibilita' o improcedibilita' del ricorso. 
    Il ricorso e' sicuramente tempestivo,  essendo  stato  impugnato,
con atto notificato il 13 maggio 2019, il decreto del 13  marzo  2019
che ha dato avvio alla procedura di scorrimento della graduatoria  da
cui gli interessati sono stati esclusi. 
    Il ricorso e'  anche  procedibile,  essendo  stato  impugnato  il
decreto del 12 agosto 2019  recante  approvazione  della  graduatoria
finale  dei  candidati  da  assumere  mediante  avvio  al  corso   di
formazione, con motivi aggiunti notificati al Ministero  dell'interno
e  ad  una  controinteressata  in  data   23   agosto   2019.   Anche
l'integrazione del contraddittorio per  pubblici  proclami  e'  stata
eseguita nei termini e con le modalita' stabilite dal giudice. 
    Infine, nessun provvedimento di inidoneita' psico-fisica e' stato
adottato a carico dei ricorrenti per i quali con le note  di  udienza
depositate il 20 giugno 2020 e' stato  manifestato  l'interesse  alla
decisione, che risultano aver superato gli accertamenti di  idoneita'
psicofisica, di efficienza fisica e attitudinale. 
    L'esclusione dei ricorrenti  dalla  procedura  di  assunzione  e'
stata  determinata  dall'applicazione  dell'art.  11,  comma   2-bis,
lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto, in sede  di
conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
per carenza del  titolo  di  studio,  cioe'  del  diploma  di  scuola
secondaria  di  secondo  grado,  in  luogo  del  diploma  di   scuola
secondaria  di  primo   grado   precedentemente   previsto   per   la
partecipazione al concorso di agente di polizia. 
    A  giudizio  del   collegio,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale della norma applicabile alla fattispecie e'  rilevante
e non manifestamente infondata anche sotto profili ulteriori rispetto
a quelli di violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, gia'
evidenziati con precedente ordinanza di rimessione di questa  sezione
n. 5504/2020 del 12 maggio 2020 (pubblicata in data 25 maggio 2020) e
che appare opportuno riportare integralmente. 
 
                           Sulla rilevanza 
 
    In punto di rilevanza della prospettata questione di legittimita'
costituzionale, si deve considerare che la  previsione  normativa  in
esame ha obbligato l'amministrazione ad agire nei termini e nei  modi
ritenuti  illegittimi  dalla  parte  ricorrente,  non  lasciando   al
Ministero alcun margine di valutazione per operare nel rispetto degli
affermati principi in materia  di  pubblici  concorsi  e,  in  ultima
analisi, dei principi costituzionali di imparzialita' della  pubblica
amministrazione e di uguaglianza tra i cittadini. 
    Si deve premettere, al riguardo, che il  Ministero  dell'interno,
con decreto del 18 maggio 2017, aveva indetto  un  concorso  pubblico
per il reclutamento di 893 agenti di polizia. 
    Tra i requisiti per la partecipazione al concorso era previsto un
limite massimo di eta' pari ad anni 30 e il possesso  del  titolo  di
studio della licenza media inferiore.  Nella  graduatoria  definitiva
del concorso, oltre ai vincitori, erano collocati tutti  i  candidati
che avevano riportato almeno la sufficienza nella prova  scritta,  ma
non erano stati convocati, per mancanza di  posti  disponibili,  alle
ulteriori  prove  selettive,  consistenti   nell'accertamento   della
idoneita'  psicofisica,   nella   verifica   dell'efficienza   fisica
attraverso  prove  sportive,  nell'accertamento  dell'attitudine   al
servizio nelle Forze di polizia mediante test psicologici e colloquio
psicoattitudinale. 
    Si trattava quindi di candidati non  ancora  idonei,  non  avendo
essi  completato  la   selezione   concorsuale,   ma   potenzialmente
interessati  ad  eventuali   provvedimenti   di   scorrimento   della
graduatoria, qualora si fossero resi disponibili ulteriori  posti  da
coprire senza l'espletamento di un nuovo concorso. 
    Dopo la conclusione del concorso, il regolamento che stabilisce i
requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici per  l'accesso  alla
qualifica  di  agente  di  polizia  (decreto  del  Presidente   della
Repubblica  24/04/1982,  n.  335,  ordinamento  del  personale  della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) e' stato modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera  e),  n.  1),  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95. 
    Nella nuova e vigente versione l'art. 6 del regolamento, al comma
1, dispone che «L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante
pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini  italiani
in possesso (tra gli altri) dei seguenti requisiti: 
        b)  eta'  non  superiore  a  ventisei  anni   stabilita   dal
regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, fatte  salve  le  deroghe  di  cui  al  predetto
regolamento; 
        d) diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che
consente l'iscrizione ai  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
universitario.». 
    E' successivamente intervenuta la legge 11 febbraio 2019, n.  12,
che  ha  modificato,  in  sede  di   conversione,   l'art.   11   del
decreto-legge n. 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis. 
    La disposizione rilevante introdotta dalla legge  di  conversione
e' la seguente: 
        all'art. 11 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per  le
imprese  e  per  la  pubblica  amministrazione,   articolo   dedicato
all'adeguamento  dei  fondi  destinati   al   trattamento   economico
accessorio del personale dipendente della  pubblica  amministrazione,
e' aggiunto il comma 2-bis che cosi' statuisce: 
          «Al fine di semplificare le procedure per la copertura  del
posti non riservati ai sensi dell'art. 703, comma 1, lettera c),  del
Codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli  allievi  agenti
della Polizia di Stato, nei limiti delle  facolta'  assunzionali  non
soggette alle riserve di posti di cui al citato art.  703,  comma  1,
lettera c) e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante  scorrimento
della graduatoria della prova scritta di esame del concorso  pubblico
per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito
con decreto  del  Capo  della  Polizia  -  direttore  generale  della
Pubblica sicurezza del 18  maggio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale  -  n.  40  del  26  maggio   2017.
L'amministrazione della  pubblica  sicurezza  procede  alle  predette
assunzioni: 
b) limitatamente ai soggetti risultati  idonei  alla  relativa  prova
scritta d'esame e secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa
conseguito, ferme restando le riserve  e  le  preferenze  applicabili
secondo la normativa vigente  alla  predetta  procedura  concorsuale,
purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti  di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare.». 
    L'art. 1, comma 2-bis del decreto-legge n. 135/2018  costituisce,
dunque, la norma presupposta dall'attivita' amministrativa contestata
che  non  avrebbe  potuto  essere  in  concreto  difforme  da  quanto
legislativamente disposto. 
    L'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 135/2018,  infatti,  ha
obbligato l'amministrazione dell'Interno a  disporre  lo  scorrimento
della  graduatoria   concorsuale   applicando   retroattivamente   la
normativa sopravvenuta  sui  requisiti  di  ammissione  al  concorso,
sfavorevoli al ricorrente, limitando  l'assunzione  esclusivamente  a
chi, alla data del 1° gennaio  2019,  fosse  in  possesso  dei  nuovi
requisiti relativi al limite di eta' e al titolo  di  studio  fissati
dall'art. 6, comma  1,  lettera  b),  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/1982, nella formulazione vigente. 
    Di conseguenza, non tutti  i  candidati  utilmente  collocati  in
graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla  assunzione  mediante
scorrimento,  purche'  in  possesso  dei  requisiti   psicofisici   e
attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le
prove d'idoneita'. 
    In  particolare,  sono  stati  esclusi  tutti  coloro  che  hanno
superato il limite di eta' di 26 anni oppure che non sono in possesso
del titolo di studio secondario  superiore.  Pertanto,  mediante  gli
atti impugnati, i ricorrenti  sono  stati  esclusi  dalla  selezione,
avendo superato il limite massimo di eta' anagrafica stabilito  dalla
norma sospettata di illegittimita' costituzionale. 
    Avverso gli atti impugnati  parte  ricorrente  deduce  molteplici
censure,   sostanzialmente    riconducibili    alla    illegittimita'
costituzionale della norma applicata, oltre che  alla  illegittimita'
della norma sotto altri profili. 
    A  giudizio  del  collegio,  risulta  decisiva  la  questione  di
legittimita' costituzionale,  sollevabile  anche  d'ufficio,  essendo
prive di fondamento le altre censure dedotte, come si chiarira' nella
sentenza di merito. 
    Poiche' il provvedimento impugnato ha assunto  a  base  giuridica
l'art. 11, comma 2-bis, lettera  b)  del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, la questione di legittimita' costituzionale della norma
di legge e' senza dubbio rilevante nel presente giudizio,  in  quanto
la sua eventuale fondatezza e  il  suo  conseguente  accoglimento  da
parte della Corte costituzionale  comporterebbe  l'annullamento,  per
invalidita' derivata, dei provvedimenti impugnati. 
 
                  Sulla non manifesta infondatezza 
 
    A giudizio del  collegio,  non  e'  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale della norma introdotta dalla
legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  che  ha  modificato,  in  sede  di
conversione,  l'art.  11  del  decreto-legge   n.   135   del   2018,
introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento  alla  lettera
b), nella parte in cui stabilisce che  si  procedera'  all'assunzione
dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso
pubblico per l'assunzione di 893  allievi  agenti  della  Polizia  di
Stato (bandito  con  decreto  del  Capo  della  Polizia  -  direttore
generale della Pubblica sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40  del  26  maggio
2017) secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa  conseguito
«purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare.». 
    E' necessario chiarire che non e' censurata l'intera disposizione
normativa  contraddistinta  dalla   lettera   b)   bensi'   la   sola
proposizione che impedisce l'assunzione di tutti i  candidati  idonei
alla prova scritta,  completando  la  disposizione  con  le  seguenti
parole: «purche' in possesso, alla data  del  1°  gennaio  2019,  dei
requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo  vigente  alla  data  di
entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  fatte  salve
le  disposizioni   di   cui   all'art.   2049   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare.». 
    La limitazione dello scorrimento della graduatoria ai soggetti in
possesso, alla data  del  1°  gennaio  2019,  dei  requisiti  di  cui
all'art. 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sembra in contrasto con gli  articoli
97 e 3 della Costituzione. 
    Infatti,  non  tutti   i   candidati   utilmente   collocati   in
graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla  assunzione  mediante
scorrimento,  purche'  in  possesso  dei  requisiti   psicofisici   e
attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le
prove d'idoneita'. 
    In  particolare,  sono  stati  esclusi  tutti  coloro  che  hanno
superato il limite di eta' di 26 anni oppure che non sono in possesso
del titolo di  studio  secondario  superiore,  pur  essendo  essi  in
possesso dei  requisiti  stabiliti  dal  bando  di  concorso  per  la
partecipazione alla selezione. 
    Si e'  trattato,  in  sostanza,  di  una  legge-provvedimento  ad
efficacia retroattiva. 
    La giurisprudenza costituzionale ha definito  leggi-provvedimento
quelle leggi  che  «contengono  disposizioni  dirette  a  destinatari
determinati» (cfr. sentenze n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e  n.  2
del 1997), ovvero «incidono su un numero determinato  e  limitato  di
destinatari» (cfr. sentenza n. 114 del 2017; n.  24  del  2018),  che
hanno «contenuto particolare e concreto» (cfr.  sentenze  n.  20  del
2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009), «anche in quanto ispirate da
particolari esigenze» (cfr. sentenze n. 270 del 2010  e  n.  429  del
2009). E tali leggi devono soggiacere ad  un  rigoroso  scrutinio  di
legittimita'  costituzionale  per  il  pericolo  di   disparita'   di
trattamento insito in previsioni di tipo particolare  e  derogatorio,
con l'ulteriore precisazione che tale  sindacato  deve  essere  tanto
piu' rigoroso quanto  piu'  marcata  sia  la  natura  provvedimentale
dell'atto  legislativo  sottoposto   a   controllo   (cfr.   sentenza
20/11/2013, n. 275). 
    La particolarita' della norma in esame consiste  non  solo  nella
applicabilita' limitata ad un singolo concorso, da  cui  consegue  la
qualificazione di essa  come  legge-provvedimento,  ma,  soprattutto,
nella introduzione di un criterio di selezione non previsto dal bando
(eta' non superiore a 26 anni, oltre che titolo di studio superiore a
quello precedentemente richiesto). 
    Ancora piu' straordinaria e'  la  circostanza  che  questo  nuovo
criterio di selezione, anagrafico e culturale, sia  stato  introdotto
dopo la formazione della  graduatoria.  Ulteriore  particolarita'  e'
costituita dalla circostanza che i requisiti, tanto relativi all'eta'
anagrafica che al titolo di studio, devono essere parimenti posseduti
alla data del 1° gennaio 2019. 
    La graduatoria, in sostanza, e' stata modificata a posteriori, in
modo  da  escludere  dall'assunzione  numerosi  candidati   utilmente
classificatisi in base al criterio meritocratico  (voto  della  prova
scritta) a beneficio di altri candidati, meno meritevoli,  stando  ai
criteri di valutazione concorsuali, ma piu' giovani di eta' (o  anche
in possesso di un titolo di studio superiore). 
    La  modificazione  della  graduatoria,  in  questo   risiede   la
particolarita' della  fattispecie,  non  e'  stata  disposta  con  un
provvedimento amministrativo, ma con la legge di  conversione  di  un
decreto-legge. 
    Se  la  decisione  di  modificare  la  graduatoria   di   merito,
escludendo alcuni candidati dalle prove di idoneita', in applicazione
di una causa di esclusione introdotta dopo lo svolgimento della prova
d'esame, fosse stata eseguita con un atto amministrativo, non  vi  e'
dubbio  che  quell'atto   sarebbe   stato   annullato   dal   giudice
amministrativo, per palese illegittimita'. 
    Costituisce, infatti, jus receptum nell'ordinamento il  principio
che, di regola, la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici
concorsi non puo' essere modificata allorquando il concorso sia  gia'
in itinere (Cons. Stato Sez. III, 30/09/2015, n. 4573). 
    In linea di principio, le norme sopravvenute  non  devono  essere
applicate ai concorsi gia'  banditi,  tranne  il  caso  in  cui  esse
abbiano carattere  interpretativo,  non  potendo  essere  alterati  i
presupposti giuridici del  procedimento  concorsuale.  Modificare  le
«regole del gioco» mentre la «partita» e' in corso determinerebbe  la
violazione della par condicio dei partecipanti  e  del  principio  di
tutela dell'affidamento (nella specie: dell'affidamento  riposto  dai
candidati nel bando di concorso, atto costituente  la  lex  specialis
della procedura selettiva, sempreche'  non  in  contrasto  con  norme
imperative vigenti al momento della sua emanazione). 
    Nel caso controverso, invece, come gia' detto, la  modificazione,
in senso restrittivo, dei requisiti di partecipazione al concorso  e'
intervenuta con una legge-provvedimento che ha riaperto la  procedura
concorsuale,  ammettendo  alla  prosecuzione  della  stessa  solo   i
candidati in possesso di requisiti diversi da  quelli  stabiliti  per
l'ammissione alla prova di esame. 
    Si e' trattato di disposizione formalmente legislativa, ma  priva
dei caratteri di generalita' e astrattezza, disciplinando una ed  una
sola procedura concorsuale, quella avviata con il bando  di  concorso
adottato con decreto del Capo  della  Polizia  -  direttore  generale
della  Pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40 del  26  maggio  2017,
riaperta, dopo  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  al  fine  di
consentire le assunzioni autorizzate dalla legge mediante scorrimento
della graduatoria gia' definita. 
    Trattandosi di atto formalmente legislativo, esso e' sottratto ai
rimedi approntati dall'ordinamento avverso gli  atti  della  pubblica
amministrazione, posto che la garanzia della  tutela  giurisdizionale
viene soddisfatta mediante le tecniche rimediali normalmente previste
per gli atti legislativi, potendo gli  stessi  essere  sottoposti  al
sindacato della  Corte  costituzionale,  previa  intermediazione  del
giudice rimettente. In linea  generale  la  giurisprudenza  riconosce
che,   quando   una   determinazione   normalmente   devoluta    alla
discrezionalita' della pubblica amministrazione  viene  adottata  con
legge, non essendo previsto dall'ordinamento un sindacato diffuso  di
costituzionalita' delle leggi, al  privato  cittadino  e'  consentito
chiedere al giudice adito la  rimessione  della  q.l.c.  della  legge
provvedimento alla Consulta, previa  delibazione  della  rilevanza  e
della non manifesta infondatezza della questione, non tollerando  gli
articoli 24 e 113 della Costituzione alcuna sacca  di  immunita'  per
l'operato della  pubblica  amministrazione.  Il  ricorso  avverso  la
legge-provvedimento contiene, in pratica,  le  medesime  censure  che
sarebbero state sollevate  nei  riguardi  del  provvedimento  che  la
pubblica amministrazione ha sostituito con l'atto  legislativo  (cfr.
ex multis Tar Puglia, Lecce, sentenza 19 ottobre 2007, n. 3631). 
    Ne consegue che lo scrutinio di legittimita' costituzionale della
legge-provvedimento deve  avvenire  alla  luce  del  principio  della
ragionevolezza.  Sostanzialmente,  il  sindacato  costituzionale   si
sostituisce al giudizio sull'eccesso di potere, posto  che  contrasto
con il canone della ragionevolezza  si  rivela  il  risultato  di  un
giudizio sul merito  delle  scelte  del  legislatore  che  potrebbero
rivelarsi «espressione di un uso distorto della discrezionalita'  che
raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua  di
una figura, per cosi' dire,  sintomatica  di  eccesso  di  potere  e,
dunque, di sviamento rispetto  alle  attribuzioni  che  l'ordinamento
assegna alla funzione legislativa» (Corte costituzionale, sentenza n.
313 del 1995). 
    Invero, la ragionevolezza difetta laddove «la legge manchi il suo
obiettivo e tradisca la sua ratio» (Corte costituzionale, sentenza n.
43 del 1997). «Ripetutamente, infatti, la Corte ha affermato  che  la
legittimita'  delle  leggi  provvedimento  deve  essere  valutata  in
relazione al loro specifico contenuto; esse, proprio in relazione  al
pericolo di ingiustificate disparita' di trattamento, che  e'  insito
nella adozione di diposizioni legislative di tipo  particolare,  sono
soggette ad un controllo stretto di costituzionalita', essenzialmente
sotto i profili della non arbitrarieta' e  della  ragionevolezza,  in
tal modo garantendo i soggetti interessati dagli  effetti  dell'atto,
il cui scrutinio sara' tanto piu' stringente quanto piu' marcati sono
i profili  provvedimentali  caratteristici  della  legge  soggetta  a
controllo (cosi' ex plurimis, sentenze n. 241 del 2008 e n.  267  del
2007)» (Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 289). 
    La legge applicata  nel  caso  controverso,  oltre  ad  avere  il
contenuto sostanziale di un  provvedimento  amministrativo,  presenta
una evidente natura retroattiva, atteso  che  produce  effetti  sulla
graduatoria del concorso che era stata pubblicata in data 27  ottobre
2017, quindi in data antecedente l'entrata in vigore della  legge  11
febbraio 2019, n. 12. 
    Peraltro, anche a volere  ammettere  la  legittimita'  dei  nuovi
limiti di eta' ed anche a considerarli applicabili  alle  ipotesi  di
scorrimento di un concorso  gia'  espletato,  essi  avrebbero  dovuto
comunque essere riferiti alla data di scadenza di presentazione delle
domande concorsuali originariamente prevista dal concorso indetto con
decreto del Capo della Polizia - direttore  generale  della  Pubblica
sicurezza  del  18  maggio  2017,  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  n.  40
del 26 maggio 2017 (che e' il 25 giugno 2017) e non alla data del  1°
gennaio 2019. 
    Tale riferimento temporale appare, a maggior ragione,  totalmente
irragionevole se rapportato, oltre che  al  requisito  dell'eta',  al
conseguimento del nuovo titolo di  studio:  e'  circostanza  notoria,
infatti, che qualsiasi diploma di scuola secondaria,  sia  rilasciato
da strutture pubbliche  che  private,  viene  conseguito  al  termine
dell'anno  scolastico,  all'esito  del  relativo  ciclo   di   studi,
cosicche' la fissazione della  data  del  1°  gennaio,  in  luogo  ad
esempio  di  quella  della  conclusione  dei  ciclo  di   studi   nel
luglio/agosto successivo o, se del caso, dell'anno precedente -  come
di regola previsto per i concorsi che prevedono il  conseguimento  di
un titolo di studio. appare arbitraria, irragionevole e violativa del
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione nonche'
dell'art.  51,  comma  primo   della   Costituzione   imponendo   una
ingiustificata limitazione all'accesso all'impiego pubblico, tale  da
incidere sulla possibilita' «a parita' di requisiti di idoneita',  di
svolgere un'attivita' conforme alle proprie propensioni ed attitudini
e  di  concorrere  con  essa  al  progresso  della  societa'»  (Corte
costituzionale, sentenza n. 188/1994). 
    In tal modo operando, la legge ha obbligato l'amministrazione  ad
applicare  i  nuovi  requisiti  di  ammissione   ad   una   procedura
concorsuale  gia'  svolta  e  conclusa   con   l'approvazione   della
graduatoria di merito, di cui si e' disposto  lo  scorrimento,  cosi'
andando ad incidere  su  situazioni  giuridiche  gia'  consolidate  a
seguito dello svolgimento di una fase autonoma del  concorso,  chiusa
in data 27  ottobre  2017,  con  conseguente  lesione  del  legittimo
affidamento  dei  candidati  utilmente  classificati  nella  relativa
graduatoria. 
    Giudice delle leggi ha  statuito  che:  «al  legislatore  non  e'
preclusa la possibilita' di emanare norme retroattive, sia innovative
che di interpretazione autentica, purche' tale scelta  normativa  sia
giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso  un  puntuale
bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e  i
valori,    costituzionalmente    tutelati,    potenzialmente     lesi
dall'efficacia a ritroso della norma  adottata.  Tra  tali  valori  -
costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle  leggi  -
sono ricompresi il  principio  generale  di  ragionevolezza,  che  si
riflette nel  divieto  di  introdurre  ingiustificate  disparita'  di
trattamento; la  tutela  dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei
soggetti, quale principio  connaturato  allo  Stato  di  diritto;  la
coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico e il rispetto delle
funzioni costituzionalmente riservate al potere  giudiziario»  (Corte
costituzionale, 12 aprile 2017, n. 73). 
    Nel caso di specie,  si  dubita  della  conformita'  della  norma
censurata ai canoni di legittimita' appena  indicati,  in  quanto  la
norma sopravvenuta, estendendo retroattivamente i nuovi requisiti  di
partecipazione  ad  un  concorso  bandito,   espletato   e   concluso
precedentemente alla sua entrata in vigore,  appare  irragionevole  e
lesiva del  principio  di  certezza  del  diritto  e  di  tutela  del
legittimo affidamento. 
    In verita', a fronte di  un  evidente  contenuto  provvedimentale
della disposizione di legge sospettata di incostituzionalita', emerge
anche  il  profilo  discriminatorio  e  lesivo   del   principio   di
imparzialita' della pubblica amministrazione da cui sembra affetta la
norma in esame. 
    Non  vi  e'  dubbio   che,   all'atto   dell'approvazione   della
legge-provvedimento,  i  suoi  destinatari  erano  immediatamente   e
aprioristicamente individuabili, tanto dal legislatore, quanto  dalla
pubblica amministrazione, essendo pubblica la graduatoria  di  merito
ed essendo note l'eta' anagrafica e il titolo di studio  di  ciascuno
dei candidati classificati  in  posizione  potenzialmente  utile  per
beneficiare dello scorrimento della graduatoria. 
    I  nuovi,  restrittivi  requisiti  di  assunzione,   andando   ad
applicarsi su una platea di destinatari completamente definita, hanno
consentito  alla  pubblica  amministrazione   di   scegliere   taluni
soggetti, gia'  noti,  cosi'  favorendoli,  e  di  escluderne  altri,
parimenti riconoscibili. 
    Cio' appare  in  contrasto  con  il  principio  di  imparzialita'
dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 della Costituzione. 
    In sostanza, la disposizione normativa qui censurata, priva,  con
tutta evidenza, dei caratteri di generalita' ed astrattezza, i  quali
sono gia' di per se' presidio e garanzia di eguaglianza, ancorando lo
scorrimento  della  graduatoria  concorsuale  a   nuovi   e   diversi
requisiti, ha consapevolmente  orientato  l'azione  amministrativa  a
tutto  vantaggio  di   un   gruppo   di   soggetti   «nominativamente
individuabili» prima dell'adozione del provvedimento legislativo. 
    In tal modo risulta violato anche  il  principio  di  uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione, riservandosi  un  trattamento
ingiustamente diverso ad alcuni  dei  candidati,  rispetto  ad  altri
inseriti  nella  stessa  graduatoria  che  avrebbero   dovuto   poter
concorrere a parita' di condizioni, essendo tutti in  possesso  degli
stessi requisiti stabiliti dal bando di concorso. 
    Si  deve,  inoltre,  considerare  che,  prima  dello  scorrimento
impugnato, il Ministero, con il proprio decreto n. 333-A/9802 A.2 del
29 ottobre 2018,  aveva  proceduto  ad  un  altro  scorrimento  della
graduatoria concorsuale, incrementando i posti  disponibili  ai  fini
dell'assunzione e  assumendo,  secondo  l'ordine  della  graduatoria,
tutti i candidati gia' convocati e risultati  idonei  alle  verifiche
psico-attitudinali e di efficienza fisica. 
    Questo  precedente  scorrimento   era   avvenuto   allorche'   il
legislatore, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e  con
il  decreto  di  attuazione  13  luglio  2018,  n.  103,  aveva  gia'
modificato l'art. 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
335 del 24 aprile 1982, prevedendo i nuovi requisiti. 
    Eppure, in occasione del precedente scorrimento, disposto  appena
4 mesi prima dell'adozione del provvedimento che ha dato  avvio  alla
procedura di assunzione controversa, l'amministrazione,  giustamente,
aveva tenuto conto dei requisiti a suo tempo stabiliti dal  bando  di
concorso, pur essendo gia' entrati in vigore  i  nuovi  requisiti  di
accesso alla Polizia di Stato, per cui,  anche  sotto  tale  profilo,
sembra  essersi  ora  perpetrata  una  irragionevole  violazione  del
principio di uguaglianza. 
    La differente disciplina  delle  due  procedure  di  scorrimento,
espletate a brevissima distanza temporale  l'una  dall'altra,  sembra
non trovare alcuna  giustificazione  ragionevole,  sconfinando  nella
vera e propria arbitrarieta'. 
    Neppure  si  puo'   ritenere   che   la   norma   sospettata   di
incostituzionalita' sia giustificata da finalita' acceleratorie della
selezione. 
    Al  contrario,  risulta  palese  rallentamento  della   procedura
provocato  dalla  rideterminazione  dei  requisiti,   essendo   stata
costretta la pubblica amministrazione a riesaminare, una per una,  le
posizioni  dei   singoli   candidati,   per   accertare   l'eventuale
acquisizione di un titolo di studio superiore  a  quello  in  origine
richiesto. Se la norma non fosse stata introdotta, non sarebbe  stata
necessaria questa ulteriore fase di verifica e il  Ministero  avrebbe
potuto semplicemente ammettere alle prove di idoneita' psico-fisica e
attitudinale tutti i candidati inseriti in graduatoria, pacificamente
in possesso dei requisiti di ammissione al concorso,  gia'  accertati
nella fase precedente l'espletamento della prova scritta. 
    In conclusione e in necessaria sintesi: 
        non si dubita della legittimita' costituzionale di una  norma
di legge che abbia modificato, in senso restrittivo, i  requisiti  di
accesso alle  Forze  di  polizia,  introducendo  un  limite  di  eta'
inferiore e richiedendo un titolo di studio piu' elevato,  rientrando
nella  discrezionalita'  legislativa  la   determinazione   di   tali
requisiti,  sempre  che  i  nuovi  requisiti  non   siano   applicati
retroattivamente; 
        neppure si dubita della legittimita'  costituzionale  di  una
nonna di legge che, al fine di accelerare la procedura di  assunzione
degli agenti di polizia, anziche' bandire un  nuovo  concorso,  abbia
disposto  lo  scorrimento  della  graduatoria  di  un  concorso  gia'
espletato; 
        cio'    che     appare     irragionevole,     intrinsecamente
contraddittorio e in  contrasto  con  i  principi  costituzionali  di
imparzialita' della pubblica  amministrazione  e  di  eguaglianza  di
tutti i cittadini che abbiano partecipato ad  un  concorso  pubblico,
nonche'  di  certezza  del  diritto  e  di  rispetto  dei   legittimo
affidamento, e' l'opzione di attingere ad un concorso gia' espletato,
modificando retroattivamente i requisiti di ammissione  e  procedendo
allo scorrimento di una graduatoria  che  viene  modificata  dopo  la
conclusione degli esami, escludendo dalla stessa taluni concorrenti e
procedendo all'assunzione  di  altri  candidati,  sulla  base  di  un
criterio di selezione inesistente al momento dello svolgimento  delle
prove d'esame. 
    A detti profili,  in  parte  gia'  rilevati  con  l'ordinanza  di
rimessione n. 5504/2020, il collegio ritiene di aggiungere che l'art.
11, comma 2-bis, lettera  b)  del  decreto-legge  n.  135  del  2018,
introdotto, in sede di conversione, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12,  presenta  profili  di  violazione  anche  dell'art.   77   della
Costituzione.  Ed  invero,  quanto   all'attivita'   legislativa   di
modificazione  o  integrazione   del   decreto-legge   in   sede   di
conversione, la giurisprudenza costituzionale ha fissato dei  precisi
limiti  entro  cui  tale  attivita'  deve  intervenire,   dichiarando
costituzionalmente illegittime le norme  che  tali  confini  avessero
oltrepassato. In particolare, l'inclusione nella legge di conversione
di emendamenti e articoli aggiuntivi che  non  siano  attinenti  alla
materia oggetto del decreto-legge, o alle finalita' di  quest'ultimo,
determina un vizio della legge di conversione  in  parte  qua  (Corte
costituzionale. Sentenze n. 22/2012, n. 34/2014). 
    Nel  caso  di  specie,  come  e'  agevolmente  riscontrabile  dal
semplice  raffronto  tra  i  testi  e  dai   lavori   preparatori   -
l'introduzione, con la legge  di  conversione,  dei  nuovi  requisiti
relativi all'eta'  e  al  titolo  di  studio  (cfr.  lettera  b)  del
decreto-legge n. 135/2018 introdotta in sede di conversione) non solo
e' totalmente estranea rispetto al contenuto originario dell'art.  11
del decreto-legge n. 135/2018, ma si pone altresi' in  contrasto  con
le finalita' di semplificazione previste dal decreto-legge stesso, in
quanto - come gia'  rilevato  da  questa  sezione  con  ordinanza  n.
5504/2020  -  ha  «costretto  l'amministrazione  alla   verifica   di
ulteriori e nuovi requisiti non previsti nel bando originario». 
    Nel caso in esame, anche a  voler  considerare  indifferibile  ed
urgente l'introduzione di un nuovo requisito culturale ad un concorso
in   atto,   considerato   che   le   norme   contenute   all'interno
dell'originario  decreto  legge  e  quelle  aggiunte   in   sede   di
conversione sono eterogenee, lo strumento non  poteva  essere  quello
della legge di conversione, atteso che «la manifesta mancanza di ogni
nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate  nella  legge
di conversione e quelle dell'originario decreto-legge inficia di  per
se' la legittimita' costituzionale  della  norma  introdotta  con  la
legge di conversione» (Corte costituzionale, sentenza n. 247/2019). 
    Per  completezza  di  trattazione  e'  opportuno   rilevare   che
l'eccezione  di  inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'
costituzionale, sollevata dall'avvocatura statale in una delle ultime
memorie  difensive,  con  riferimento  alla  sentenza   della   Corte
costituzionale n. 21 del 14 febbraio 2020, e' priva di fondamento. 
    Ad  avviso   della   difesa   statale,   la   questione   sarebbe
inammissibile  perche'  con  essa  si  tenderebbe  ad  ottenere   una
decisione di tipo manipolativo del contenuto della legge. 
    L'eccezione non coglie la netta differenza tra  la  questione  di
legittimita' costituzionale dichiarata inammissibile dalla Corte  con
la sentenza n. 21 del 2020 e quella sollevata nel presente  giudizio.
Nel caso cui fa riferimento l'Avvocatura dello Stato, il  giudice  «a
quo» aveva sollevato la questione di legittimita'  costituzionale  di
una disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 95 del 2017, in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, con la  quale,
dopo aver istituito il ruolo direttivo ad esaurimento  della  Polizia
di Stato, era stato  stabilito  che  alla  copertura  della  relativa
dotazione organica si sarebbe provveduto  mediante  un  concorso  per
titoli, in esito al quale i vincitori sarebbero stati  nominati  vice
commissari  del  ruolo  direttivo  ad  esaurimento   con   decorrenza
giuridica ed economica dalla  data  di  inizio  del  primo  corso  di
formazione. Ad avviso del giudice rimettente, la prevista  decorrenza
giuridica ed economica dell'inquadramento avrebbe violato il criterio
direttivo della sostanziale equiordinazione delle Forze  di  polizia,
non ponendo rimedio al ritardo nella  progressione  in  carriera  del
personale interessato. Condivisibilmente, la Corte costituzionale  ha
dichiarato   inammissibile   la   questione,   non   essendo   chiaro
l'intervento richiesto al giudice costituzionale, in quanto  la  mera
caducazione   della    disposizione    relativa    alla    decorrenza
dell'inquadramento  non  avrebbe  fatto  conseguire   il   risultato,
auspicato dal rimettente, di ottenere la sostanziale  equiordinazione
del personale delle Forze di polizia. 
    Completamente diversa e' la questione sollevata  in  questa  sede
processuale, atteso che la caducazione della  proposizione  normativa
«purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare»  contenuta
nell'art. 11, comma 2-bis, lettera B del  decreto-legge  n.  135  del
2018, come convertito in legge dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
determinerebbe, automaticamente, l'effetto di eliminare  i  requisiti
piu'   restrittivi   introdotti   dalla   disposizione   controversa,
assoggettando la  selezione  alla  disciplina  stabilita,  quanto  ai
requisiti  di  partecipazione,  dal  bando  di   concorso   e   dalla
regolamentazione in vigore all'epoca in cui  il  concorso  era  stato
bandito. 
    Per tutte le ragioni  esposte,  questo  Tribunale  amministrativo
regionale  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale  della  norma  recata  dalla
legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  che  ha  modificato,  in  sede  di
conversione,  l'art.  11  del  decreto-legge   n.   135   del   2018,
introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento  alla  lettera
b), nella parte in cui stabilisce che  si  procedera'  all'assunzione
dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso
pubblico per l'assunzione di 893  allievi  agenti  della  Polizia  di
Stato (bandito  con  decreto  del  Capo  della  Polizia  -  direttore
generale della Pubblica sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40  del  26  maggio
2017) secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa  conseguito
«purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art.  2049  del  citato  Codice  dell'ordinamento  militare»  per
violazione degli articoli 97 e 3 della Costituzione. 
    La rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  comporta  la
sospensione del processo in corso.